(massima n. 1)
In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell'inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni – uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l'altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale – iniziali, e quindi non computabili, soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo.