(massima n. 2)
Tra le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, suscettive di essere dedotte dal convenuto con la memoria di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, non può essere ricompresa l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 28 c.p.c., posto che l'art. 38 c.p.c., secondo comma - nel prevedere che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta (ossia nella prima difesa), ancorché la costituzione in giudizio sia avvenuta tardivamente, e nel precludere, con l'espressa sanzione di decadenza ivi contenuta, ogni successiva attività processuale diretta a porre in discussione la competenza stessa - si pone come norma speciale, tale da limitare l'ambito applicativo del citato art. 180 c.p.c., secondo comma, con riferimento alla specifica eccezione di incompetenza territoriale derogabile, la quale, pertanto, non può essere inclusa, in ragione della decadenza già verificatasi, tra quelle proponibili nel termine concesso ai sensi di detta ultima disposizione. (Nella specie, il convenuto, inizialmente contumace, aveva eccepito l'incompetenza per territorio non con la comparsa di risposta depositata al momento della costituzione in giudizio, ma con la successiva memoria depositata nel termine concesso dal Giudice istruttore al fine di ovviare alla mancata concessione di termini in sede di udienza di prima comparizione).