(massima n. 1)
Nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione da parte della Corte di cassazione si deve ritenere venuto meno, senza che in contrario possa rilevare che la sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo sia a sua volta impugnabile per cassazione, essendo questa una mera eventualitą, mentre la carenza di interesse del ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso per cassazione appare immediata ed attuale. Ne consegue che il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile come in ogni caso nel quale, nel corso del giudizio di legittimitą si determini una situazione di cessazione della materia del contendere.