(massima n. 1)
Una volta che la decisione (nella specie, della corte d'appello) sia stata deliberata dallo stesso collegio giudicante che aveva raccolto le conclusioni formulate dalle parti e ritenuto la causa a sentenza, non č configurabile un difetto di costituzione del giudice per il solo fatto che non sia stata data notizia alle parti di una variazione intervenuta nella composizione del collegio.