(massima n. 1)
Allorché, in sede di individuazione del dies a quo relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di una sentenza in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risultante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo (che deve considerarsi «relata originaria», certificante la contestuale consegna dell'atto), il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per la proposizione dell'impugnazione), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza (e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione), secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento (quoad tempus) delle formalità di notifica.