(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 230 bis c.c., lo svolgimento da parte del coniuge del titolare di impresa familiare del lavoro casalingo non č sufficiente, di per sé, a giustificare la partecipazione del coniuge stesso all'impresa familiare, in quanto ai fini del riconoscimento dell'istituto residuale della impresa familiare č necessario che concorrano due condizioni, e cioč, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attivitā di lavoro continuativa (nel senso di attivitā non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno ), sia dell'accrescimento della produttivitā della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi ). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito,che aveva escluso la partecipazione del coniuge all'impresa familiare evidenziando che il mancato utilizzo della sua collaborazione, se non in brevi periodi, lungi dal configurare un contributo all'azienda, esprimeva solo scelte di organizzazione del nucleo familiare ).