(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, a prescindere dalla fattispecie della riproposizione della stessa causa che dà luogo alla litispendenza o alla riunione delle cause o alla sospensione del giudizio successivamente proposto, la preclusione che discende dall'operatività dell'art. 420, primo comma, c.p.c., per cui non è possibile, senza autorizzazione del giudice e ricorrendone giustificati motivi, proporre una domanda subordinata connessa, è interna al singolo giudizio e non si comunica ad altro ( e successivo) giudizio avente ad oggetto tale domanda subordinata, neppure nell'ipotesi in cui le due cause siano poi riunite, ferma restando la possibilità per il giudice adito di valutare, al fine del regolamento delle spese processuali, il comportamento processuale della parte attrice che abbia proposto due cause con due ricorsi, anziché un solo ricorso contenente il thema decidendum di entrambe le cause in forma di domanda principale e domanda subordinata (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile un secondo ricorso della lavoratrice avente ad oggetto un thema decidendum – l'interdizione della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro nell'anno successivo al matrimonio diverso da quello del primo ricorso concernente il rispetto delle garanzie procedimentali del licenziamento collettivo).