(massima n. 1)
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti; peraltro, il carattere dell'attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto da uno stesso difensore per più parti che versavano in una situazione di conflitto di interessi).