(massima n. 1)
Il giudice di rinvio č vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso anche nell'ipotesi in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce conseguenziali quali, nel primo caso, l'enunciazione del principio di diritto ma anche quando essa contenga statuizioni ulteriori. (Nel caso di specie, la sentenza di rinvio non si limitava ad accertare l'esistenza di una violazione di norme di diritto nella sentenza di appello, ed in particolare dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in riferimento all'accordo aziendale relativo ad un'agenzia di viaggio, ma forniva al giudice di rinvio l'interpretazione corretta dell'accordo stesso ed indicava quali conseguenze avrebbero dovuto verificarsi nel caso di illegittimitā del dedotto trasferimento della dipendente da un'agenzia all'altra su piazza; attesa la molteplicitā dei dicta contenuti nella sentenza rimettente, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza del giudice di rinvio che ha dichiarato l'illegittimitā del trasferimento ed anche le conseguenze da essa derivanti indicate come tali giā dalla cassazione, ovvero l'impossibilitā di includere il rapporto di lavoro con la dipendente illegittimamente trasferita tra quelli riconducibili alla cessione di ramo di azienda effettuata in relazione alla sola agenzia in relazione alla quale era stato dichiarato illegittimo il trasferimento).