(massima n. 1)
Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto – tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio a quo la lite gli sia stata contestata – dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.