(massima n. 1)
La decisione di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiari la nullitā del decreto opposto, determina la caducazione degli atti esecutivi compiuti sulla base dello stesso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza; qualora, pertanto, quest'ultima sia stata impugnata, non č ravvisabile un rapporto di pregiudizialitā logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso dall'ingiunto per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del decreto dichiarato nullo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.