(massima n. 1)
Nel quadro della nuova disciplina di cui all'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è piú spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva come logico corollario l'impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege