(massima n. 1)
La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l'integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è piú necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell'istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione.