(massima n. 1)
Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le pari dell'affare concluso per effetto del suo inervento, dą luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quanto essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l'applicabilitą del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve contro tutte le altre parti.