(massima n. 1)
Nell'ipotesi di riproposizione della medesima domanda davanti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svolgimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza inficiata da tale vizio, ex art. 382 c.p.c.