(massima n. 1)
La cassazione di una sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia, che costituisce vizio di attivitā e non di giudizio del giudice, non limita in alcun modo il potere-dovere del medesimo, in sede di rinvio, di valutare il punto decisivo con la stessa ampiezza dei poteri del giudice del quale č stata cassata la sentenza. Pertanto, se il punto decisivo attiene all'interpretazione della volontā contrattuale, il giudice di rinvio ha tutti i poteri di indagine e di ricerca riservati al giudice di merito per l'assolvimento di tale compito istituzionale.