(massima n. 1)
In tema di controversie attinenti a rapporti di agenzia, l'esistenza di un'organizzazione in forma sociale dell'agenzia implica una mera presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale dell'attivitą svolta e, quindi, di insussistenza della parasubordinazione, in ordine alla quale rimane possibile per qualunque soggetto interessato fornire la prova contraria. (Nella fattispecie, in cui la S.C. era stata investita con regolamento di competenza indirizzato a far dichiarare la competenza del tribunale ordinario e non di quello del lavoro in cui era ubicata la sede della parte convenuta sul presupposto dell'unicitą oggettiva e soggettiva dell'azione proposta dall'attore che aveva operato anche quale legale rappresentante di una societą donde l'esclusione di un rapporto di parasubordinazione con la convenuta, la S.C. ha accolto il ricorso enunciando il suddetto principio, ritenendo che l'autonoma struttura imprenditoriale di cui l'agente si era in concreto avvalso aveva avuto caratteristiche tali da escludere, per l'appunto, la sussistenza della parasubordinazione, senza che fosse stata offerta alcuna prova contraria in merito).