(massima n. 1)
La perdita della capacitā di stare in giudizio, anche quando non sia dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, ovvero si verifichi dopo che la causa sia trattenuta in decisione, fa venir meno la legittimazione della parte originaria per il successivo grado di giudizio; ne consegue che legittimata attivamente e passivamente alla notifica della sentenza e alla proposizione del gravame č soltanto la persona in capo alla quale, per effetto dell'evento interruttivo, si č trasferita la capacitā di stare in giudizio.