(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, non č qualificabile come ricorso incidentale adesivo, da proporsi nei termini ordinari, quello proposto dalla compagnia assicuratrice che, avendo riportato condanna in appello unitamente al danneggiante, abbia impugnato la sentenza in forza di ragioni totalmente diverse da quelle fatte valere da quest'ultimo con il ricorso principale, ed unicamente per i capi che la riguardano, onde, tenuto conto della sussistenza, nella fattispecie in questione, di una situazione di litisconsorzio necessario, deve ritenersi che la compagnia assicuratrice, evocata con il ricorso principale, sia legittimata ad impugnare a sua volta la sentenza, nei termini di cui all'art. 334 c.p.c., non solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche nei confronti del danneggiato.