(massima n. 2)
L'impignorabilitą prevista dall'art. 514, n. 4, c.p.c., avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilitą di vivere con il proprio lavoro, č applicabile anche alle piccole imprese, prevalendo in esse il fattore personale su quello capitalistico; viceversa non sussiste con riferimento alle imprese in cui il fattore capitale sia prevalente rispetto a quello personale costituito dal lavoro dell'imprenditore. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, dopo avere rilevato che nell'attivitą imprenditoriale oltre l'imprenditore erano impiegate altre quattro persone e che il capitale investito era di ottanta milioni di lire, ha ritenuto che l'art., 514 c.p.c. fosse applicabile in situazioni meno articolate, caratterizzate dalla prevalenza dell'attivitą del debitore).