(massima n. 1)
La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391 e 395 bis e 395, numero 4), c.p.c. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola l'art. 111 Cost. atteso che questo non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione.