(massima n. 1)
Con riguardo ad azione di responsabilità, che il creditore di una società abbia promosso nei confronti dei suoi amministratori ai sensi dell'art. 2394 c.c., deve ritenersi deducibile e rilevabile nel giudizio di rinvio il difetto di legittimazione del creditore medesimo, ove l'indicato difetto si ricolleghi a fatto – come la dichiarazione di fallimento della società, implicante l'assorbimento dell'azione dei creditori in quella esperibile dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall. – sopravvenuto dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità ed in questo non ritualmente acquisito – come nel caso in cui la documentazione relativa alla dichiarazione di fallimento della società sia stata prodotta senza il rispetto delle forme previste dall'art. 372 c.p.c. – e pertanto non invocabile in tale sede, né esaminabile con la sentenza di cassazione con rinvio.