(massima n. 1)
[...] Detto principio č applicabile anche con riferimento ai figli naturali nati anteriormente all'1 luglio 1939, considerando che il loro diritto di chiedere la dichiarazione dello status escluso dall'art. 123 att. c.c., fino alla dichiarazione di illegittimitā costituzionale della stessa norma avvenuta con la sentenza n. 7 del 1963 della Corte costituzionale č stato espressamente riconosciuto dall'art. 1 della L. 23 novembre 1971 n. 1047, che ha fissato un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l'esercizio dell'azione di dichiarazione di paternitā naturale (con il conseguente sorgere del diritto potestativo di accettazione dell'ereditā, inscindibilmente connesso con l'accertamento dello status e da questo dipendente).