(massima n. 1)
Ai sensi del novellato art. 42 c.p.c., e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, deve ritenersi impugnabile con istanza di regolamento di competenza anche il provvedimento di sospensione del processo adottato ex art. 52 c.p.c. a seguito di ricusazione del giudice, giacchč pure in relazione ad un provvedimento sospensivo del processo di tal fatta, quantunque diverso e non analogo rispetto a quello previsto dall'art. 295 c.p.c. (per il quale il rimedio del regolamento di competenza č espressamente previsto), viene comunque in rilievo il pari interesse della parte ad ottenerne il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di riferimento, ad evitare che, ove il provvedimento sia in concreto adottato in difformitā da detto schema, si abbia un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto (sia pure temporaneo) dell'iter processuale.