(massima n. 1)
Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano l'identico potere giurisdizionale, sicché una violazione delle norme relative alla ripartizione degli affari civili e penali non pone un problema di difetto di giurisdizione. (Nella specie il ricorrente si doleva che la ricusazione di un giudice penale con funzioni di giudice per le indagini preliminari fosse stata decisa da una sezione civile della corte d'appello, anziché da una sezione penale dello stesso organo; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si lamentava il difetto di giurisdizione).