(massima n. 1)
L'accertamento del rapporto di continenza tra cause, effettuato dal giudice di merito a norma dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza, come sancito dall'art. 42 c.p.c., che prevede il rimedio esclusivo del regolamento di competenza per le sentenze che pronunciano sulla competenza «anche ai sensi degli articoli 39 e 40». Ne consegue che, ove il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo si dichiari incompetente, senza pronunciarsi sulla legittimitą del decreto ingiuntivo, sull'implicito presupposto della sufficienza dell'accertamento dell'incompetenza per continenza delle due cause e dell'estensione della propria incompetenza anche alla pronuncia di nullitą del decreto, la parte ha l'onere di ricorrere con il mezzo del regolamento di competenza.