(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di appello effettuata, anziché al procuratore costituito a norma dell'art. 330 c.p.c., al domiciliatario di quest'ultimo, non è inesistente ma nulla e, conseguentemente, passibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato, anche se avvenuta al solo scopo di eccepire il vizio de quo, avendo la notificazione raggiunto, comunque, il suo scopo, ed essendo, altresì, astrattamente idonea a raggiungerlo, pur essere diretta a persona avente pur sempre un collegamento con il legittimo destinatario dell'atto.