(massima n. 1)
Nel rito del lavoro nessuna norma impone al giudice di rinviare la decisione della causa in assenza del difensore di una delle parti, ove tale difensore risulti aver avuto legale conoscenza della data dell'udienza e non abbia addotto alcun legittimo impedimento, essendo, anzi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., vietate le udienze di mero rinvio, onde č da ritenersi che la mancata partecipazione all'udienza di discussione si risolva nell'inosservanza di un onere processuale le cui conseguenze gravano sulla parte stessa.