(massima n. 1)
La violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112 c.p.c. č ravvisabile soltanto qualora sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre rientra nel vizio previsto dall'art. 350, n. 5, c.p.c. il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o eccezione.