(massima n. 1)
Il contrasto della decisione di merito, impugnata con ricorso per cassazione, con altre pronunce rese dal medesimo giudice a quo non integra, di per sè, alcun vizio di violazione di legge, atteso che i contrasti giurisprudenziali, entro certi limiti, rientrano nella fisiologia della giurisdizione e, semmai, testimoniano soltanto l'esistenza di un dibattito interpretativo in ordine ad una determinata questione giuridica. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare detta difformità, senza offrire alla riflessione del giudice di legittimità alcun argomento che attenga alla corretta interpretazione della norma.