(massima n. 1)
È legittima la definizione di un giudizio con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui il giudice si limiti a constatare che non vi è più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda; in questo caso egli si pronuncia anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della sola soccombenza virtuale. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che aveva dichiarato l'intervenuta cessione della materia del contendere in una situazione relativa alla titolarità dei contratti di locazione tra di esse intercorrenti, e aveva liquidato le spese sulla base della soccombenza virtuale anziché – come avrebbe dovuto – in base alla soccombenza effettiva).