(massima n. 1)
Nelle controversie relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con il bando di concorso da soggetti, che non sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 31 marzo 2002, n. 165, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica determinata dall'obbligazione, complessa ma unitaria, assunta dal soggetto che indice il concorso nei confronti di tutti i partecipanti, essendo in tal caso i singoli adempimenti condizionati al corretto adempimento nei confronti di tutti, mentre il litisconsorzio necessario deve escludersi se non sia chiesto l'adempimento, ma solo il risarcimento del danno, giacché in questo caso la controversia è circoscritta al singolo rapporto. (Fattispecie in tema di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione di concorrenti risultati idonei non vincitori in una selezione concorsuale per l'assunzione da parte di un'Azienda municipale di trasporti).