(massima n. 1)
La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi di motivazione, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, non essendo stato enunciato dalla sentenza alcun principio di diritto cui egli abbia il dovere di conformarsi.