(massima n. 1)
In tema di notificazioni di atti processuali civili, la legittimazione di chi vi provvede è condizione essenziale perché la notificazione esplichi, almeno in parte, gli effetti che le sono propri. Ne consegue che la notificazione eseguita a mezzo di ufficiale di P.G. – che è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti processuali civili e, ove vi provveda, non ha veste né poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino che si arroghi la medesima funzione – non consente di ravvisare una ipotesi di nullità, sanabile con il rinnovo della notifica in forma rituale, perché, non provenendo l'atto da persona investita del potere di certificazione, non assume rilievo né quanto la relata attesta, né il fatto che l'atto scritto sia materialmente pervenuto nella sfera del destinatario.