(massima n. 1)
La contemporanea pendenza di due giudizi di identico oggetto davanti a giudici appartenenti ad ordini diversi non elimina l'incertezza circa la questione di giurisdizione, ma la rende maggiore, mentre la questione stessa può ritenersi superata solo qualora uno dei due giudizi dovesse concludersi con decisione di merito passata in giudicato, cui segue l'incontestabilità, con efficacia panprocessuale, della giurisdizione di provenienza della decisione medesima. (Nella specie, essendosi il ricorrente limitato a segnalare l'esistenza di una pronuncia del giudice amministrativo, senza documentare la formazione del giudicato, la S.C. ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente per tale ragione).