(massima n. 2)
Qualora la sentenza d'appello abbia disposto la rimessione delle parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del contraddittorio, la regola fissata dall'art. 353, terzo comma, c.p.c., secondo cui se č proposto ricorso per Cassazione il termine per la riassunzione č interrotto, comporta che il giudizio eventualmente riassunto prima della proposizione del ricorso per cassazione deve essere sospeso, in applicazione della norma di cui all'art. 48 c.p.c., che con efficacia di principio generale regola il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione.