(massima n. 1)
In sede di giudizio di rinvio il giudice può prendere in esame fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali e, tra questi, anche la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che risulti da nuovi documenti che le parti, ex art. 345, c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990), possono produrre in appello sino alla rimessione della causa al collegio.