(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c. č un processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa» in cui č preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni e la richiesta di nuove prove, nonchč conclusioni diverse, salvo che queste, nei limiti dell'attivitą assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione, mantenendo il giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato la sentenza cassata. Ne consegue che il giudice di rinvio deve decidere la controversia sulla base del principio enunziato nella sentenza rescindente e non alla stregua di un presunto accordo intervenuto tra le parti in ordine alle somme dovute dal soccombente.