(massima n. 1)
Il principio per cui, nell'occupazione appropriativa, in mancanza di decreto di esproprio la proprietà del suolo accede alla proprietà dell'opera realizzata — qualora la realizzazione dell'opera (con la corrispondente irreversibile trasformazione del suolo) sia avvenuta nel corso dell'occupazione legittima — dallo scadere del termine di quest'ultima, postula, appunto, che l'occupazione prosegua legittimamente dopo l'irreversibile trasformazione; ipotesi che non si dà quando sia ormai scaduto il termine stabilito dalla dichiarazione di pubblica utilità, entro il quale soltanto il decreto di esproprio può essere legittimamente ed efficacemente emesso, ancorchè il termine stabilito dal decreto di occupazione d'urgenza sia più lungo (essendo tale maggior termine nullo, e dunque disapplicabile, per avere la precedente scadenza della dichiarazione di pubblica utilità già determinato la sopravvenuta carenza di potere ablatorio dell'autorità amministrativa). Ne deriva che in detta ipotesi il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria spettante al proprietario del suolo decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla dichiarazione di pubblica utilità, e non di quello stabilito dal decreto di occupazione, perchè a tale scadenza si è perfezionata la vicenda ablativa ed è, corrispondentemente, sorto — e divenuto così esercitabile — il diritto al risarcimento.