(massima n. 1)
Nella nozione di atti interni al giudizio di cassazione, in relazione ai quali è configurabile l'errore revocatorio della S.C. ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., oltre a quelli susseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, c.p.c. e il controricorso con eventuale ricorso incidentale), vanno ricompresi anche tutti quegli altri atti che devono essere depositati assieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., nonchè il fascicolo di ufficio (art. 369, terzo comma, c.p.c.) ma solo nei casi in cui la Corte Suprema debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, essendo dedotti errore in procedendo o profilandosi questioni processuali rilevabili ex officio. Non rientra, pertanto, in tale nozione, e su di esso non può concepirsi un errore di fatto da parte della S.C. rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c., l'atto che, sebbene facente parte del fascicolo di ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell'esame delle censure prospettate con i motivi di ricorso.