(massima n. 1)
La procedibilità del ricorso per cassazione non è esclusa dal fatto che la copia autentica della sentenza impugnata (che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso ex art. 369, comma secondo c.p.c.) sia incompleta perché priva di alcune pagine della parte motivazionale (nella specie, di due facciate) tutte le volte in cui, come nella specie, il ricorrente stesso si sia attenuto a quanto disposto dal citato art. 369 del codice di rito depositando copia autentica della sentenza impugnata così come notificatagli dalla controparte, e contenente l'attestazione di conformità all'originale della sentenza della corte di appello apposta dal cancelliere di detta Corte (cui è da attribuirsi l'errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta).