(massima n. 1)
La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione č consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione: č pertanto deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che la sentenza (o l'ordinanza) impugnata si fondi su un fatto l'avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell'udienza a tutte le parti costituite incontestabilmente mai avvenuto.