(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la possibilitā di produzione in appello di nuovi documenti č esclusa con riguardo ai documenti miranti a superare il divieto di nuove domande e nuove eccezioni che caratterizza il giudizio d'appello, potendo essere prodotti, come si ricava dal coordinamento con le disposizioni di cui al comma secondo prima parte dell'art. 437 c.p.c., soltanto a sostegno di domande ed eccezioni giā introdotte in causa nel corso del giudizio di primo grado.