(massima n. 1)
La sanzione di nullità comminata dall'art. 29, quarto comma, legge n. 392 del 1978 in caso di mancata specificazione nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del motivo – tra quelli tassativamente indicati nel medesimo art. – sul quale la disdetta si fonda, e la natura giuridica di condizione di procedibilità dell'azione da riconoscersi alla suddetta comunicazione, escludono che tali questioni, ove prospettate per la prima volta dal convenuto in appello, possano essere considerate eccezioni, e come tali ricondotte al regime del divieto dello ius novorum di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., essendo il giudice tenuto a rilevare d'ufficio la nullità (art. 421 c.p.c.) e il difetto della condizione di procedibilità in questione.