(massima n. 1)
In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163 bis c.p.c. Sicché il giudice può a sua discrezione determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo a vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non comparisca, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.