(massima n. 1)
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietā e definitivitā non č impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza č preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietā e definitivitā. Ne consegue che, estendendosi una simile connotazione alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa, non č impugnabile con il regolamento di competenza un siffatto decreto camerale neppure per la parte in cui abbia implicitamente affermato la competenza stessa per territorio del giudice adito.