(massima n. 1)
La parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo č quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, il che si verifica quando l'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso, ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, deduca, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di soggetti diversi ; in questo caso, la partecipazione al giudizio del soggetto la cui responsabilitā viene esclusa trova comunque causa nella vocatio in ius operata dall'attore, cui viene legittimamente riferita la situazione di soccombenza.