(massima n. 1)
Il preteso carattere vessatorio di una clausola contrattuale e la mancata sua specifica approvazione per iscritto non possono essere dedotti per la prima volta nel ricorso per cassazione, poiché nel giudizio di legittimitą non č consentita la proposizione di nuovi temi di contestazione, salve le questioni rilevabili d'ufficio ed i nuovi profili di diritto fondati sugli elementi di fatto gią dedotti.