(massima n. 1)
La ratio dell'art. 42, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, nella parte in cui prevede l'impugnabilitą con regolamento di competenza dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo ex art. 295, c.p.c., va identificata nel disfavore del legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, con conseguente introduzione della possibilitą di un immediato controllo sulla medesima, non incidendo tuttavia detta ratio sulla natura eccezionale della norma, che permette di impugnare un atto di carattere meramente ordinatorio, sicché detto regolamento deve ritenersi proponibile soltanto in relazione alle fattispecie di sospensione riconducibili all'art. 295, cit., ed alle ulteriori ipotesi di sospensione del giudizio di cognizione o di esecuzione contemplate dall'ordinamento processuale, qualora, sulla scorta di un raffronto con la regola posta da detta norma, sussista un rapporto di species a genus e la fattispecie sia, quindi, qualificabile come esemplificazione ed esplicitazione della sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295, cit. (in applicazione del succitato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione ex art. 42 c.p.c., dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 623 ss. c.p.c.).