(massima n. 1)
Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, legittimati passivi sono solo il curatore e i creditori istanti, ai sensi dell'art. 18 legge fall.; non è litisconsorte il socio illimitatamente responsabile, sia perché egli non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, sia perché egli può opporsi alla estensione del fallimento nei propri confronti, facendo valere la eventuale estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire della eventuale revoca della dichiarazione di fallimento, che priverebbe di effetti tale pronuncia esclusiva, siccome dipendente ed accessoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 336 c.p.c. Peraltro, la esclusione della qualità di litisconsorte necessario non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, nè la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in considerazione della revoca di tale dichiarazione.